LA MAGISTRATURA COLPISCE ANCORA L'ARROGANZA DELLE BANCHE

                                                                          IL CASO

Il Tribunale di Grosseto (Giudice D.ssa C. Frosini) ha sospeso la procedura esecutiva azionata da Banca Nazionale del Lavoro contro un imprenditore agricolo che aveva stipulato un contratto di “mutuo agrario” (cioè di “scopo”) e dalla Banca utilizzato per “ripianare precedenti passività in essere presso la stessa banca”. Ovvero il mutuo venne utilizzato per finalità e destinazione ben diverse da quelle previste nel contratto di mutuo e statuite dall'Art. 43 del D.LGS. n° 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e cioè finalizzate: “alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse o collaterali”, consentendo, oltretutto, alla stessa Banca di poter “rendere il relativo credito maggiormente garantito da ipoteca”.

 

                                                                IL TESTO DELLA SENTENZA

 

                                                                  TRIBUNALE DI GROSSETO

 

Il Giudice Dott. Claudia Frosini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.02.2017:

- ritenuto, in base ad una deliberazione sommaria propria di questa fase cautelare, che sussistano gravi motivi per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati dalla Banca nazionale del Lavoro s.p.a. con il precetto opposto;

- osservato preliminarmente in via generale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è motivo di discostarsi, il mutuo agrario ha natura di mutuo di scopo, dovendo essere destinato alla specifiche attività indicate dall'art. 43 TUB, cioè “alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse o collaterali”, per cui in queste ipotesi lo scopo viene a connotare la causa del contratto;

- ritenuto che, nella specie, il chiaro tenore letterale dei contratti inter partes (che contengono entrambi un esplicito rinvio alla disciplina di cui agli articoli 43 e seguenti TUB) ne consente, allo stato degli atti, una qualificazione giuridica in termini di mutuo agrario e, dunque di scopo, non potendo tali conclusioni ritenersi inficiate solo per la presenza di una garanzia (ipotecaria);

- considerato, infatti, per un conto, che il rinvio dell'art. 44 TUB al mutuo fondiario concerne unicamente la disciplina applicabile ma non è tale da incidere, in sé considerato, sulla causa tipica del contratto di mutuo, e, per altro conto, che nella disciplina attuale del mutuo agrario il ricorso allo strumento della cambiale è divenuto facoltativo;

- ritenuto, dunque, di condividere le argomentazioni dell'opponente in merito all'esistenza di una verosimile ipotesi di nullità dei contratti di mutuo agrario stipulati tra le parti, quanto meno limitatamente alla parte in cui la relativa erogazione è servita in realtà, nella comune intenzione delle stesse, a ripianare precedenti passività in essere presso la stessa banca (rendendo, tra l'altro, il relativo credito maggiormente garantito da ipoteca);

- rilevato, infatti, quale dato documentale e comunque pacifico, che buona parte delle somme erogate sono state destinate al consolidamento di pregresse passività onerose, senza che possano assumere rilievo le modalità e gli scopi per i quali erano state originariamente utilizzate le somme oggetto dell'affidamento (cioè in ipotesi, secondo la parte opposta, comunque ricollegabili all'attività agricola svolta dagli opponenti), dovendo infatti servire le somme erogate col mutuo in modo diretto per una delle attività previste dall'art. 43 TIUB e non nel modo indiretto propugnato dalla parte opposta;

- ritenuto dunque che in realtà lo scopo, quanto meno parziale del mutuo, è stato quello di ripianare precedenti passività rendendo nel contempo il relativo credito garantito da ipoteca, mentre quello prospettato dalla parte opposta solo un effetto riflesso in ipotesi conseguito alla realizzazione dello scopo predetto;

- essendo dunque riscontrabile, nei limiti della deliberazione sommaria propria di questa sede, il fumus bonis iuris di una nullità quanto meno parziale, quanto alla parte delle somme (in buona parte) servite per ripianare precedenti

passività, dovendo poi essere rimessa alla sede naturale del giudizio di merito la valutazione in merito al se e per quale parte del credito precetto possa, in ipotesi, proseguire l'azione esecutiva;

- ritenuto dunque conclusivamente che sussistono gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo avuto anche riguardo, sotto il profilo del periculum, agli importi precettati;

- ritenuti, infine, che le superiori considerazioni consentano, allo stato, di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dagli opponenti;

                                                                               PQM

- sospende l'efficacia dei titoli azionati;

- rimette ogni ulteriore eccezione o rilievo al merito;

- dispone la prosecuzione della causa nel merito per l'udienza del 21.11.2017 ore 9,00.

 

                Grosseto lì, 10/04/2017

 

                                                                                                                                           Il Giudice

                                                                                                                                Dott. Claudia Frosini

 

                                                            CONCLUSIONI

Il positivo esito della vicenda si deve oltre che alle indubbie professionalità del legale che ha assistito l'imprenditore agricolo, ed anche alle argomentazioni Peritali  redatti dalla nostra struttura.

 

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